Il Tribunale del Riesame di Bologna, che sta esaminando il caso dei bimbi tolti ai genitori a Bibbiano, ha bocciato la “scuola Foti”. Tale “scuola Foti”, è proprio la definizione utilizzata dal giudice che ha ufficializzato le motivazioni dell’ordinanza della revoca degli arresti domiciliari a Claudio Foti. Foti è lo “psicoterapeuta” al centro dell’inchiesta sui bambini tolti illegittimamente ai propri genitori a Bibbiano.
Bimbi di Bibbiano, il Riesame boccia la scuola Foti
Il Riesame ha revocato i domiciliari e concesso l’obbligo di dimora a Pinerolo. Il giudice ha spiegato che la misura “assicurava medesima finalità” degli arresti domiciliari. Cioè impedire a foti di “svolgere psicoterapia, e soprattutto mantenere e stringere contatti con personalità pubbliche, quali amministratori di enti territoriali, altri professionisti, assistenti sociali con la cui partecipazione potrebbe realizzare reati analoghi”. E ancora: “L’attività professionale, sia sui casi oggetto del presente procedimento sia su altre persone da lui seguite con psicoterapia, veniva svolta in Emilia e in altre città. Senza che risulti lo svolgimento di attività dove abita, cioè a Pinerolo”.
In altre parole, il Tribunale non avrebbe disposto una misura minore perché mancavano indizi di colpevolezza. Al contrario, Foti è anche accusato di aver utilizzato “una tecnica invasiva e suggestiva posta in essere nella psicoterapia dei minori. Appare di per sé connotato da elementi di forte pressione e forzatura, nonché ingerenza nella vita privata dei minori, in violazione della ‘Carta di Noto’“.
“Nessuna competenza personale”
Sono stati poi posti forti dubbi sul curriculum di Foti. Lo “psicoterapeuta” è accusato di aver affrontato questioni “delicatissime su eventuali abusi sessuali e maltrattamenti” anche se “non risulta dotato delle competenze professionali e scientifiche per esercitare l’attività di psicoterapeuta”.
Poi il giudice ha concluso: “A fronte di domande incalzanti del pm sui titoli in base a cui esercita l’attività, ha addotto di avere ‘un riconoscimento ex articolo 85 per l’esercizio della psicoterapia’. Nonché di aver seguito molti corsi specialistici e aver conseguito molti titoli, in ottemperanza delle leggi vigenti. Il caso sembra rientrare nella regolamentazione della legge 56 del 1989, che ha regolarizzato le situazioni incerte fino a quell’epoca”.